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lunedì 5 agosto 2013

Vigilanza Europea e dubbi europei

Presentiamo oggi un recentissimo e interessante documento elaborato dal gruppo di lavoro sul Single Supervisory Mechanism dello SCECBU (associazione di sindacati rappresentativi delle banche centrali nazionali europee), a cui il SIBC aderisce. Un'autorevole conferma dei molti punti di incertezza ancora presenti e sui quali il SIBC richiama l'attenzione di tutti gli attori del processo.
La creazione del Meccanismo di vigilanza unico e le diverse questioni sollevate di ordine legale, organizzativo e finanziario delineano un meccanismo complesso, la cui portata non sembra essere stata presa in considerazione dalla BCE.

Desta preoccupazione la scelta di condurre una politica affrettata che non coinvolge gli attori principali del processo: le autorità di vigilanza e i loro rappresentanti.

Il rischio fondamentale è che il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) non riesca a garantire costantemente lo svolgimento dei suoi compiti, a influire positivamente sul Meccanismo europeo di stabilità nell'ambito della ricapitalizzazione degli enti creditizi e, da ultimo, che possa compromettere la credibilità della BCE, l'attore principale della politica monetaria e della stabilità finanzia europea.

Due sembrano essere gli aspetti che ostacolano l'efficacia dell'avvio del MVU:

1 – ASPETTI NORMATIVI

La proposta di regolamento sul MVU prevede che la BCE adotti una normativa quadro sulla sua operatività, vale a dire sulle relazioni tra il centro (BCE) e la periferia (le banche centrali e le autorità di vigilanza nazionali).

Il quadro normativo sarà poi approvato dal Consiglio direttivo entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento sul MVU e dunque nei sei mesi che precedono il passaggio effettivo al MVU.  Tali termini sono da intendersi come resi noti a tutte le parti interessate, che saranno così nelle condizioni di prepararsi.

Al di là della tempistica ristretta, la questione riguarda anche il regolamento quadro e le norme sul funzionamento del MVU:
  • la condivisione delle responsabilità legali tra il centro e la periferia a seconda degli assetti nazionali;
  • il coordinamento tra il centro e la periferia;
  • le condizioni che governano il ruolo di supporto delle autorità di vigilanza nazionali nell'ambito dell'azione di vigilanza diretta della BCE;
  • la definizione delle responsabilità della BCE nell'ambito della vigilanza sugli istituti bancari da parte delle autorità nazionali competenti.

A queste regole basilari si aggiungono dei quesiti di ordine operativo:
  • In quali casi le decisioni saranno prese direttamente dalle autorità nazionali competenti?
  • In quali casi le bozze di decisione saranno sottoposte alla BCE (passaggio ulteriore)?
  • In quali casi i provvedimenti saranno adottati dalla BCE con l'intervento diretto dell'autorità, senza che ciò sia sancito formalmente?
  • Che tipo di meccanismo di risoluzione delle controversie sarà adottato: nazionale o europeo (da definirsi)?
  • Quale sarà il rapporto tra il MVU e l'Autorità bancaria europea in futuro?

Il funzionamento del MVU richiederà la definizione di ulteriori disposizioni normative, e la BCEdovrà dotarsi di specifiche norme interne che regolino:
  • il funzionamento del nuovo Consiglio di vigilanza (regolamento interno del Comitato di vigilanza);
  • l'articolazione tra il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo,  nonché la definizione del regolamento interno del Consiglio direttivo;
  • l'organizzazione della procedura sanzionatoria, nonché le modifiche al regolamento sanzionatorio della BCE;
  • l'organizzazione del finanziamento sulla base di regole specifiche riguardanti l'allocazione tra il centro e la periferia.

2 - ORGANIZZAZIONE

È necessario garantire la piena operatività del MVU sin dalla sua istituzione.  Solo a queste condizioni il passaggio da più autorità nazionali a un meccanismo unico di vigilanza europea nell'ambito del SEBC non darà luogo a difficoltà sistemiche e avverse, in un periodo di profonda instabilità finanziaria.

La BCEdovrà infatti assumere il numero necessario di professionisti qualificati per poter far fronte alla missione del MVU. Vista la mancanza di adeguate competenze sul mercato, è necessario che la BCE recluti il personale principalmente tra i dipendenti delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza del SEBC.

Sono quindi numerose le incognite non ancora prese in considerazione dalla BCE:
  • l'inquadramento del personale assunto, in particolare per coloro che provengono dalle banche centrali e dalle autorità di vigilanza nazionali;
  • il riconoscimento delle differenze nella cultura e nelle prassi di vigilanza a livello locale;
  • le condizioni di lavoro e l'armonizzazione dell'orario di lavoro tra il centro e la periferia, il distacco temporaneo del personale delle banche centrali nazionali in servizio presso missioni europee, le condizioni economiche (e previdenziali, almeno per quanto riguarda l'Italia, come noto, n.d.r.).

Altre incertezze riguardano la dotazione del personale complessiva del MVU. Le stime oscillano tra 100 e 2000 dipendenti (sic!), sebbene la BCE non abbia ancora definito un piano generale. La cifra indicata di 800 dipendenti deve tenere in considerazione la capacità offerta dalla BCE (spazi disponibili), l'immediata disponibilità allo spostamento del personale delle banche centrali nazionali, il rischio di cambiamenti repentini derivanti da eventuali difficoltà nella selezione del personale, gli impatti organizzativi sulle banche centrali e sulle autorità di vigilanza nazionali, relativi all'improvvisa fuoriuscita di personale qualificato e alla sua eventuale sostituzione.

Altri aspetti tecnici da considerare sono:
  • l'assegnazione delle risorse finanziarie tra il centro e la periferia: il rimborso dei contributi nazionali alla BCE e la loro assegnazione a seguito della divisione delle competenze, l'ulteriore regime fiscale europeo per la BCE;
  • la realizzazione di un'infrastruttura informatica centralizzata a livello europeo, del tutto compatibile con i sistemi della BCE  e delle banche centrali, la definizione della raccolta dati e delle condizioni di utilizzo.
Tutti questi fattori potranno ritardare l'avvio delle attività del MVU.  Al momento, la politica isolata condotta dalla BCE prevede di affrontare in un secondo momento le questioni sin qui poste, sfuggendo al confronto con i rappresentanti del personale del SEBC e con le parti maggiormente coinvolte, quali le autorità di vigilanza nazionali.

Affinché tale progetto abbia esito positivo, è indispensabile mobilitare tutte le parti coinvolte e accrescere le fasi di consultazione anche al fine di individuare i fattori di rischio attuali e futuri. 

Ulteriori fattori di vulnerabilità nella strategia affrettata definita dalla BCE attengono all'adeguatezza dell'istituzione, al rifiuto della trasparenza e alla negazione degli attori sociali.

Per queste ragioni, sono necessarie modifiche alle modalità operative della BCE, che dovrebbe accettare di interagire con i diversi attori del processo (Parlamento europeo, Commissione europea, rappresentanti della rete delle filiali, autorità di vigilanza e rappresentanti dei lavoratori) per scongiurare l'alto rischio di proroghe non solo ai termini ma anche all'avvio del meccanismo stesso.