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lunedì 22 luglio 2013

CSR e le strane norme antiriciclaggio



Al sig. Presidente
della CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO

Nella riunione del 22 maggio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha approvato il “Regolamento in materia di politiche di governo, gestione e controllo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo” predisposto ai sensi delle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 10 marzo 2011. In tale ambito, il Regolamento recepisce i tre pilastri della normativa antiriciclaggio: 1) identificazione e verifica dei clienti (con conseguente commisurazione al rischio); 2) tracciabilità dei rapporti e delle transazioni finanziarie; 3) individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.
E’ il caso di sottolineare – per ciò che vedremo – che il decreto antiriciclaggio 231/07 e il Provvedimento della Banca d’Italia prevedono che gli obblighi di adeguata verifica siano modulati secondo il grado di rischio della clientela per quanto riguarda riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò significa che la Cassa, al pari di ogni altro intermediario, deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando e (solo) se sussistono elevati rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Ora, con le “Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela sulle operazioni in contanti richieste presso gli sportelli a valere su rapporti continuativi di conto corrente” (N.U. 2137), la Cassa valuta il rischio connesso con le caratteristiche della clientela – esclusivamente dipendenti e pensionati della Banca d’Italia e loro stretti familiari –, lo ritiene evidentemente elevato e quindi adotta misure di trattamento del contante più restrittive rispetto a quelle base stabilite dal Provvedimento della Banca d’Italia.  
Anche questa volta il Consiglio di Amministrazione è andato al di fuori dello spirito della legge e della collaborazione attiva al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La perfetta conoscenza della clientela(dipendenti e pensionati della Banca d’Italia e loro stretti familiari) e dei rispettivi profili professionali e finanziari consente alla Cassa, come a nessun altro intermediario  finanziario in Italia, di valutare al minimo i rischi derivanti dal riciclaggio.
In proposito, ci permettiamo di ricordare che tali disposizioni sono volte a impedire l’utilizzo del sistema bancario e finanziario in attività di riciclaggio di proventi illeciti. Sono pertanto escluse misure tendenti a impedire il prelievo di contante per l’eventualità che si possa aver intenzione di trasferire denaro contante, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (Decreto 231/07, Art. 49, comma 1).
Le misure adottate dalla Cassa sono sproporzionate e irragionevoli; limitano la libertà finanziaria e il diritto di privacy ben oltre gli obblighi di legge, gettando ombre di discredito assolutamente non motivate e gravi sul Personale della Banca d’Italia; appesantiscono le operazioni svolte, con immancabili aggravi sugli operatori di sportello e, conseguentemente, sui correntisti, introducendo ulteriori difficoltà di accesso agli sportelli al pubblico (non dedicati).
Per quanto sopra esposto, in considerazione della specificità della clientela della Cassa e degli obiettivi definiti dalle disposizioni di legge, chiediamo al Consiglio da Lei presieduto di rivedere le norme emanate con il N.U. 2137.
Certi di rappresentare, una volta di più, una diffusa e motivata contrarietà dei soci ai provvedimenti in parola, restiamo in attesa di sollecito riscontro, e si inviano cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL S.I.B.C.